Art. 1.

      1. All'articolo 31 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «La Repubblica tutela gli anziani, promuove la loro partecipazione attiva alla vita sociale e politica favorendo le iniziative volte a impedirne l'emarginazione; valorizza il patrimonio di esperienza di cui la persona anziana è portatrice e il suo inserimento nella famiglia e nella comunità di appartenenza».